NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

domenica 22 aprile 2012

LO STATO COME IMPRESA: IL CASO DEL LIECHTENSTEIN

di LUIGI PIRRI*
L’odierna crisi degli Stati Sociali occidentali, impossibilitati a mantenere i costi di un generoso welfare ed alle prese con una serissima crisi fiscale e monetaria sovranazionale [1] che ne mina le fondamenta, impone una riflessione approfondita sul ruolo che, nel futuro, lo Stato dovrà occupare nell’economia e, più in generale, nella sfera privata dell’individuo.
A questo proposito, vi è una parte crescente della dottrina giuridica [2] ed economica, nonché dell’opinione pubblica [3], che propone il superamento della stessa concezione moderna della “sovranità” [4] e quindi un ripensamento (dapprima) e superamento (poi) dell’intero diritto pubblico, attraverso una trasformazione in senso “privatistico” ed autenticamente federale dell’odierno Stato nazione, al fine di approdare alla Private Law Society [5], per dirla con Hans-Hermann Hoppe, nella quale anche le funzioni classicamente statuali (difesa, protezione, giustizia e produzione normativa) saranno svolte da agenzie private in competizione tra loro [6].
Vediamo come il principato del Liechtenstein (a seguito della riforma costituzionale del 2003) e l’intero pensiero politico-giuridico del Principe Hans Adam II, si prestano, in buona misura, a fungere da paradigma di realizzazione concreta di una simile prospettiva.

[...]

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2003
La legittimazione democratica della monarchia
Insieme al pieno riconoscimento del diritto di autodeterminazione locale, rappresenta la novità più importante a seguito della riforma.
L’art. 13 ter, infatti, recita:
“A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Principe Regnante. Su questa mozione la Dieta deve esprimere un parere nella seduta immediatamente successiva e indire un referendum popolare (Art 66, comma 6). Se la mozione di sfiducia viene approvata nel referendum popolare, allora deve essere notificata al Principe Regnante affinché venga presa in considerazione secondo le disposizioni della legge del Casato. La decisione presa in conformità con la legge del Casato è resa nota alla Dieta dal Principe Regnante entro sei mesi.”
Si tratta di una vera e propria “sfiducia popolare”: 1.500 cittadini, cioè poco meno di 1/20 della popolazione locale (il Principato del Liechtenstein ha una popolazione di 35.446 cittadini), hanno il diritto di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Principe Regnante, sfiducia che sarà poi sottoposta all’esame della democrazia diretta.
In caso di esito positivo, la sfiducia è notificata al Principe e al Casato, che decide conformemente alla nuova legge del 1993, la quale prevede una procedura di destituzione a seguito di abuso di potere o perdita di fiducia da parte dei membri della famiglia regnante.
Ma ancora più rivoluzionario è il nuovo testo dell’art. 113:
“ 1) A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare un’iniziativa per l’abolizione della Monarchia. In caso di accoglimento dell’iniziativa da parte del popolo, la Dieta è tenuta a elaborare una nuova Costituzione su base repubblicana e a sottoporla, al più presto dopo un anno e al più tardi dopo due anni, a un referendum popolare. Al Principe Regnante spetta il diritto di presentare una nuova Costituzione da sottoporre al medesimo referendum popolare. Il procedimento, così com’è di seguito regolato, sostituisce in questo caso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 112 comma 2.
2) Nel caso in cui vi sia un solo progetto, è sufficiente per la sua approvazione la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4). Nel caso in cui vi siano due progetti, il cittadino del Principato avente diritto di voto ha la possibilità di scegliere tra la Costituzione vigente e i due progetti. In questo caso il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone, nella prima votazione, di due voti. Egli attribuisce questi voti a quelle due varianti della Costituzione che desidera giungano alla seconda votazione. Quelle due varianti della Costituzione, che raccolgono la maggior parte dei primi e dei secondi voti, giungono alla seconda votazione. Nella seconda votazione, che deve effettuarsi 14 giorni dopo la prima votazione, il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone di un voto solo. Si considera approvata quella Costituzione che ottiene la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4).”
Ci troviamo di fronte ad un istituto giuridico che non ha precedenti nella storia del Costituzionalismo: il diritto di abolizione popolare della monarchia; il Casato sentiva fortemente la necessità di una autentica legittimazione popolare della monarchia, al fine di rispondere positivamente e fattivamente alle critiche antimonarchiche che, anche in un Paese di tradizioni costituzional – monarchiche, non mancavano.
[...]

http://www.lindipendenza.com/liechtenstein-stato-impresa/

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