NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

lunedì 16 maggio 2016

Il libro azzurro sul referendum . Cap 1 - I

Nomina di Umberto a Luogotenente Generale del Re




Il Ministero del Referendum si impegna a rispettare la tregua istituzionale

1) Proclama di Vittorio Emanuele III al popolo italiano in data 12 aprile 1944.

2) nomina del Luogotenente Generale del Re: R.D. in data 5 giugno 1944 n. 140.

3) D.L. in data 25 giugno 1944 n. 151 per la scelta della forma istituzionale con vincolo di giuramento da parte di Ministri e Sottosegretari di non compiere  atti che pregiudichino la questione istituzionale.




Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte a Luogotenente Generale del Re (R. Decreto 5 giugno 1944 n. 140)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA


Sulla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili Egli provvederà in nome nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno contrassegnati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farla osservare come legge della Stato.

Dato a Ravello addì 5 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE
PIETRO BADOGLIO

Visto il Guardasigilli Arangio Ruiz



D. L. L. per la scelta della forma istituzionale con vincolo di giuramento da parte dei Ministri e Sottosegretari di non compiere atti che pregiudichino la questione istituzionale.
(D. L. 25 giugno 1944 n. 151)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;

Visto il R. Decreto legge 30 Ottobre 1943 n. 2-B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente &I Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una assemblea costituente per la nuova costituzione dello Stato.

I modi delle procedure saranno stabiliti in un successivo provvedimento.

Art. 2

E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto legge 2 agosto 1943 n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3

I Ministri, Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea costituente atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale

Art. 4

Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge saranno deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionabili e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

« Sulla proposta di .....

« Abbiamo sanzionato e promulghiamo quarto segue

Art. 5

Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2. comma primo del R. decreto-legge, 30 ottobre 1943, n 2-B i decreti relativi alle materie indicate nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n.  100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la
formula.
« Sentito il Consiglio dei Ministri…
« Sulla proposta di…
« Abbiamo decretalo e decretiamo…

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Napoli, addì 25 giugno 1944

Umberto Di Savoia
Bonomi

Visto il Guardasigilli: Tupini.


Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944 Registro Presidenza n 1, foglio n. 12 Maisano

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