NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

sabato 24 febbraio 2018

Palazzo Spada, l’uomo del governo è incompatibile


L’esecutivo, pur essendo in ordinaria amministrazione, ha espresso tre nomi per i vertici del Consiglio di Stato. Uno di essi, appartenendo già all’organismo, è in conflitto di interessi. L’unica donna, invece, è stata collaboratrice stretta della Boschi


di SALVATORE SFRECOLA
C’è da essere certi che a Santi Romano o a Meuccio Ruini, giuristi illustri, certo tra più presidenti del Consiglio di Stato, sarebbe corso un brivido lungo la schiena a leggere la richiesta di parere sulle nuove nomine a consigliere di Stato nell’aliquota riservata all’esecutivo, giunta a Palazzo Spada all’inizio di gennaio. Dei tre  candidati, infatti, uno è modesto, un altro è incompatibile. Ed è certo che saranno in forte imbarazzo i  componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, in particolare i togati che parteciperanno oggi alla seduta nella quale su quella richiesta di parere dovranno pronunciarsi. Perché c'è dell’anomalia grave in questa vicenda. Infatti, il governo è in carica per l’ordinaria amministrazione, essendo sciolte le Camere. Ed è la stessa presidenza del Consiglio che, con una circolare del 29 dicembre 2017, nel definire i poteri che residuano a Palazzo Chigi in questa situazione, ha previsto che si possono effettuare nomine solamente «per assicurare la funzionalità di enti e organi». E non è certo il caso del Consiglio di Stato che può benissimo funzionare senza i tre che il governo vorrebbe nominare.
Ma cè di più. I tre sono Carla Ciuffetti, funzionario della Camera, Luigi Fiorentino, dirigente della presidenza del Consiglio, e il professor Pierluigi Mantini. Già parlamentare del Partito democratico, che ha svolto funzioni di vicepresidente del Consiglio di presidenza come componente di elezione parlamentare. Mantini, alla data del 23 dicembre 2017, quando il governo ha deliberato la sua designazione al Consiglio di Stato, era in carica e in quel ruolo è rimasto fino al 3 gennaio 2018, data in cui la richiesta del governo è pervenuta a Palazzo Spada, Escluso Luigi Fiorentino, che ha un curriculum professionale e scientifico certamente adeguato alla nomina, la Ciuffetti è  soprattutto una stretta collaboratrice del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. E basta. In precedenza, al massimo organo della giustizia amministrativa giungevano dalle Assemblee parlamentari candidati particolarmente titolati. Insomma segretari generali o vice segretari generali, cioè funzionari al vertice della burocrazia di Montecitorio e Palazzo Madama. Per quanto possa essere brava e stimata dalla Boschi, la Ciuffetti è solamente funzionario di medio rango.
Ma la cosa che più desta sconcerto è la proposta di nomina del professor  Mantini per la quale osta un chiaro disposto normativo, l’art. 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sull’ordinamento della giustizia amministrativa, a tenore del quale ai componenti laici del Consiglio di presidenza (quelli eletti da Camera e Senato) «si applica il disposto dell’art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117». Questo richiama, a sua volta, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, in cui all’art. 36 si prevede che «i componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto». Non possono, cioè, essere nominati consiglieri di Cassazione e, quindi, in forza del rinvio, neppure consiglieri di Stato, È evidente un conflitto di interessi e una manifesta lesione recata all’indipendenza della giustizia amministrativa. Insomma, Mantini non può essere assunto per nomina governativa al Consiglio di Stato, almeno fino a quando rimarrà in carica  l’attuale Consiglio di presidenza per avervi egli appartenuto fino al 3 gennaio 2018.
Le regole non sono forma ma sostanza, in particolare considerato che parliamo dei massimi giudici degli atti amministrativi del Governo.
Un po’ di garbo istituzionale non guasterebbe.

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