NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

mercoledì 4 aprile 2018

Il libro azzurro sul referendum - XI cap - 2-3


Nello stesso tempo a firma di Selvaggi e Sogno è presentato un altro ricorso a proposito della Venezia Giulia e dei relativi voti mancanti

La provincia di Bolzano e la Venezia Giulia (per non parlare delle quattro province d’Africa) sono comprese nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al D.L.L. 10 marzo 1946 n. 74 e comunque fanno parte del territorio e della popolazione dello Stato. Il D.L.L. 16 marzo 1946 n. 98 all’ art. 1 dispone che il popolo sarà chiamato a decidere sulla forma istituzionale. Il che significa che a tutti i cittadini dello Stato è attribuito il diritto e il dovere di voto ed è ovvio che soltanto una legge ha la virtù di limitare e togliere o procrastinare questo diritto. Ne consegue che il D.L.L. 16 marzo 1946 appunto perché non è decreto legislativo, ma soltanto decreto luogotenenziale non può togliere o modificare il voto accordato da una norma di legge. Il referendum è un atto di democrazia diretta, decisivo e non selettivo di rappresentanti come per i comizi elettorali per l’assemblea Costituente.
Sarebbe stata necessaria una delega legislativa espressa per una limitata convocazione dei comizi per il « referendum ». Il D.L.L. 16 marzo 1946 e invalido in quanto esclude dalla convocazione dei comizi per il « referendum » la provincia di Bolzano e della Venezia Giulia. Il « referendum » e quindi viziato di nullità ».



«II Presidente del Consiglio De Gasperi ha ricevuto stamane al Viminale il Segretario del Partito liberale Cassandro e il Ministro Cattani.
Essi hanno richiamato l’attenzione del Presidente sul fatto che la legge del 16 maggio 1946 n. 48 stabilisce all’art. 2 che «qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato...».
Essi hanno chiesto che venga accertato se i voti ottenuti dalla repubblica hanno effettivamente raggiunto il numero richiesto dalla legge.
Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la procedura è nelle mani della magistratura, la quale applicherà la legge nella lettera e nello spirito».

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